Atti di concessione

 Atti di concessione - Art. 26, comma 2

Si riportano i riferimenti normativi.
Art. 26 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

 


Categoria: Amministrazione trasparenteData di pubblicazione: 02/01/2014
Sottocategoria: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economiciData ultima modifica: 02/01/2014
Inserita da gfbVisualizzazioni: 1564
Top news: NoPrimo piano: No