Atti di concessione - Art. 26, comma 2
Si riportano i riferimenti normativi.
Art. 26 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 02/01/2014 |
Sottocategoria: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Data ultima modifica: 02/01/2014 |
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