Criteri e modalità - Art. 26, comma 1
Si riportano i riferimenti normativi.
Art. 26 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
La scuola non eroga vantaggi economici di alcun tipo a persone fisiche ed enti pubblci e privati.
Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 02/01/2014 |
Sottocategoria: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Data ultima modifica: 11/01/2014 21:04:16 |
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