Costi contabilizzati - Art. 32, comma 2, lettera a; Art. 10, comma 5
Si riportano i riferimenti normativi.
Art. 32: Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e
il relativo andamento nel tempo;
Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 03/01/2014 |
Sottocategoria: Servizi erogati | Data ultima modifica: 03/01/2014 |
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