Istituto Statale Ettore Conti | |
come è noto in quest’anno scolastico sarà avviata la riforma degli Esami di Stato. Lo scorso 4 ottobre il MIUR ha fornito le prime indicazioni operative.
Di seguito si forniscono le principali novità.
REQUISITI DI ACCESSO
• Obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del
D.P.R. n. 122/2009;
• Conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.
CREDITO SCOLASTICO
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.
LE PROVE DI ESAME
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI D’ESAME
In ordine all’attribuzione dei punteggi d’esame l’art. 18 del d.lgs. n.62/2017 prevede l’assegnazione a ciascun candidato di un punteggio finale complessivo in centesimi. La commissione d’esame dispone di un massimo di venti punti per ciascuna delle due prove scritte e di venti punti per il colloquio. Tali punteggi si sommano a quello del credito scolastico. Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in sessanta punti. La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di cinque punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno cinquanta punti. La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio.
Allegati:
• Le slide di presentazione del MIUR
Il Dirigente scolastico
Claudia Pisati
Anno scolastico: 2018/2019 |
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |