Personale non a tempo indeterminato - Art. 17, commi 1 e 2
Si riportano di seguito i riferimenti normativi.
Art. 17: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Nei riepiloghi presenti nella sezione si riportano i dati del personale supplente avente contratto stipulato dall'Istituzione scolastica per l'anno scolastico di riferimento.
L'elenco dei contratti stipulati viene poi aggiornato al termine dell'anno scolastico, entro il mese di settembre successivo.
Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 29/12/2013 |
Sottocategoria: Personale | Data ultima modifica: 29/03/2024 12:40:42 |
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