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Istituto Tecnico Industriale Statale Ettore Conti di Milano
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ETTORE CONTI"
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Istituto Tecnico Industriale Statale Ettore Conti di Milano
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Istituto Statale Ettore Conti

Oggetto: Decreto-legge contenente misure urgenti in materia di gestione delle certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema scolastico
Protocollo/Numero: 120
Pubblicata il: 05/02/2022
Destinatari: Docenti, ATA, Genitori, Studenti
Plessi: Istituto Tecnico Industriale "Ettore Conti"

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5, cambiano le regole di gestione dei casi di COVID-19 nelle scuole. In particolare, per la scuola secondaria:

  • in presenza di un solo caso di positività nella classe, per tutte le altre studentesse, tutti gli altri studenti e i docenti prosegue l’attività didattica in presenza con l’obbligo di usare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo;
  • in presenza di due o più casi casi di positività nella classe,
  1. per le studentesse e gli studenti che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) da meno di 120 giorni, che sono guariti dal COVID-19 da meno di 120 giorni e ai quali è stata somministrata la dose di richiamo (booster), prosegue l’attività didattica in presenza in regime di autosorveglianza con l’obbligo di usare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo. Tale misura si applica anche ai docenti;
  2. per coloro che posseggano una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza in regime di autosorveglianza con l’obbligo di usare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo su richiesta dei genitori o su richiesta delle stesse studentesse e degli stessi studenti se maggiorenni;
  3. per tutti gli altri si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.
  4.  

Regime sanitario

Con due o più casi di positività nella classe, la Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022, n. 9894, stabilisce che per i soggetti considerati ad alto rischio si applica la misura della quarantena, disposta dall’autorità sanitaria, della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo.

Sono considerati ad alto rischio i soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (1a + 2a dose) o che lo abbiano completato da meno di 14 giorni oppure i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo primario o che siano guariti dal COVID-19 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per tutto il periodo di quarantena e per i 5 giorni successivi.

Anche in ambito scolastico, il periodo di quarantena diviene della durata di 5 giorni, e non più di 10.

 

Fine quarantena

Resta fermo, in ogni caso, che la fine della quarantena è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito a fine periodo presso una struttura del sistema sanitario nazionale o convenzionata.

Invece, per i contatti stretti asintomatici NON ad alto rischio non si applica la quarantena, ma si applica il regime di autosorveglianza della durata di 5 giorni con l’obbligo di usare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo.

Se durante il periodo di quarantena o autosorveglianza si manifestano sintomi riconducibili a un’infezione da coronavirus è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.

Conoscenza dello stato vaccinale delle studentesse e degli studenti

Si ricorda infine che la scuola è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale delle studentesse e degli studenti delle classi nelle quali sia stata rilevata la presenza di due o più casi di positività al coronavirus.

Pertanto, le studentesse e gli studenti interessati ai quali è consentita la partecipazione in presenza alle lezioni dovranno venire a scuola portando con sé il Green Pass oppure il certificato di vaccinazione oppure il certificato di guarigione dal COVID-19 e saranno tenuti ad esibirlo, su richiesta, al personale delegato dal Dirigente scolastico.


Anno scolastico: 2021/2022
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico

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